La Legge 196 in Breve
  Misure Minime di Sicurezza (Allegato B)
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Sicurezza dei Dati

MISURE IDONEE

Il titolare, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, deve ridurre al minimo:

·         Il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto di trattamento;

·         il rischio che soggetti estranei al trattamento accedano alle banche dati o effettuino operazioni non ammesse;

·         il rischio che gli incaricati effettuino operazioni di trattamento non preventivate.

Il Titolare è tenuto a evitare i rischi sopra riportati :

·         in relazione alle conoscenze acquisite;

·         in base al progresso tecnologico;

·         in base alla natura dei dati trattati;

·         in base alle specifiche caratteristiche del trattamento.

MISURE MINIME

Si definiscono misure minime il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi precedentemente esposti.

L'adozione delle misure minime di sicurezza è obbligatoria per tutti coloro che effettuano trattamenti di dati personali.

In base al tipo di dati trattati e al metodo di trattamento le misure minime si classificano nelle seguenti categorie:

1)    TRATTAMENTO CON STRUMENTI ELETTRONICI

a) DATI COMUNI

b) DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI

2)    TRATTAMENTO SENZA STRUMENTI ELETTRONICI

a) DATI COMUNI

b) DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI  

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