La Legge 196 in Breve
  Misure Minime di Sicurezza (Allegato B)
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Trattamento senza Strumenti Elettronici (Trattamenti Cartacei)

Nel caso in cui vengano trattati DATI COMUNI senza l’ausilio di strumenti elettronici, è necessario applicare le seguenti misure minime di Sicurezza :

·          Istruzioni Scritte
Devono essere impartite istruzioni scritte, su come debbano avvenire il controllo e la custodia di atti e documenti, contenenti dati personali di qualsiasi natura (ivi inclusi, quindi, quelli comuni). Gli Incaricati del trattamento devono quindi prelevare dagli archivi i soli atti e documenti loro affidati, che devono controllare e custodire, durante l'intero ciclo necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, per poi restituirli all'archivio, al termine di tale ciclo.

·          Controllo dei dati
Gli atti e i documenti, contenenti dati personali, non devono essere lasciati liberi di vagare senza controllo ed a tempo indefinito per gli uffici, ma occorre che gli incaricati, cui essi sono affidati per lo svolgimento delle loro mansioni, provvedano in qualche modo a controllarli e custodirli, per poi restituirli al termine delle operazioni loro affidate. Il controllo e la custodia devono avvenire in modo tale, che ai dati non accedano persone prive di autorizzazione.

Nel caso in cui vengano trattati DATI SENSIBILI o GIUDIZIARI senza l’ausilio di strumenti elettronici, è necessario adottare, oltre alle sopraindicate misure, accorgimenti ulteriori:

·          Il primo, che ha l'obiettivo di fare in modo che agli archivi accedano sempre e comunque i soli soggetti autorizzati, consiste nell'adozione di almeno una delle seguenti soluzioni:

- dotare gli archivi di strumenti elettronici per il controllo degli accessi (ad esempio, tesserino magnetico distribuito agli incaricati autorizzati);

- dare incarico ad alcune persone, di vigilare gli archivi: il che si può realizzare non solo apponendo una persona, specificamente addetta a tale controllo, soluzione eccessivamente dispendiosa per le realtà di modeste dimensioni, ma anche adottando opportuni accorgimenti di carattere organizzativo. Ad esempio, dando incarico per iscritto ad un gruppo di impiegati, aventi la scrivania prospicente l'archivio, di fare in modo che almeno uno di loro sia sempre presente, durante tutto l'orario di apertura dell'archivio, e controlli chi vi accede;

- nel caso in cui non venga adottata alcuna delle soluzioni di cui sopra, si deve autorizzare preventivamente le persone ad accedere agli archivi (in genere, ciò si abbina ad altri accorgimenti, che possono consistere semplicemente nel tenere l'archivio chiuso a chiave, dando la stessa a chi è autorizzato ad accedere, ed invitandolo a richiudere a chiave, ed eventualmente a restituire la stessa, al termine dell'accesso).

·          Il secondo, che trova applicazione per gli accessi che avvengono dopo l'orario di chiusura, consiste nell'obbligo di identificare e registrare le persone che accedono agli archivi, adottando ad esempio una delle seguenti soluzioni:

- dotare gli archivi di strumenti elettronici per il controllo degli accessi, che siano in grado di abbinare al possessore l'informazione in merito all'attività svolta (ad esempio, tesserino magnetico, distribuito agli incaricati autorizzati, dall'utilizzo del quale si può risalire all'informazione che l'impiegato Rossi è entrato nell'archivio alle 23.30 di un determinato giorno);

- affidare la chiave dell'archivio, dopo l'orario di chiusura, al titolare o ai responsabili del trattamento, o in alternativa ad uno o più soggetti incaricati per iscritto, i quali annoteranno in un apposito registro i nominativi di chi ha richiesto di accedere all'archivio, al di fuori del periodo di apertura.

·          In ogni caso, si deve desumere che l'archivio contenente i dati in esame deve potere essere chiuso, perché altrimenti non si potrebbero porre in essere le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

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